Cassation Court dismisses appeal against home detention termination due to unpaid rent and domestic conflict.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court terminated home detention because the designated address in Orbetello became unsuitable due to unpaid rent and a violent dispute with the property owner. The appellant argued that the situation constituted a state of necessity and that the conflict had not yet been legally resolved, but the Court found no merit in these claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a change in the suitability of a residence for home detention is based on objective factors like inability to pay rent and domestic conflict, not on the commission of new crimes, and appeals lacking specific criticism of the original reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO GASPARO CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 11/03/1974 avverso l'ordinanza del 09/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Calogero Agostino Gasparo, per mezzo del suo difensore avv. Pasquale Forciniti, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 09 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare a lui applicata indicando il domicilio in Orbetello (GR) via Vittorio n. 7, di proprietà di tale Costantini Andrea, per essere tale domicilio, più volte violato dall'istante, divenuto inidoneo a causa dello stato di lite insorto con il Costantini, il quale ha sporto querela contro il detenuto per i reati di minaccia e di lesioni personali, oltre che a causa del mancato pagamento del canone di locazione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, in riferimento all'art.54 cod. pen., e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale omesso di valutare, in merito al mancato pagamento dei canoni di locazione, che l'occupazione abusiva di un immobile è scriminata dallo stato di necessità, quale l'esistenza di una esigenza abitativa non altrimenti risolvibile, esigenza che in questo caso riguarda anche la moglie del ricorrente, con la conseguenza che l'attuale domicilio non può essere ritenuto inidoneo in quanto occupato ancora legittimamente, e per avere il Tribunale travisato la prova dello stato di lite con il Costantini, la cui querela non ha ancora avuto sviluppi processuali e non consente di ritenere il ricorrente colpevole dei reati da costui denunciati; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il Tribunale ha dichiarato la cessazione della misura alternativa non per avere ritenuto il ricorrente colpevole di alcun reato, ma perché ha valutato, con motivazione approfondita e logica, la sopravvenuta inidoneità del domicilio a suo tempo indicato quale luogo in cui espiare la detenzione domiciliare, per l'oggettiva incapacità del ricorrente di pagare il canone di locazione e soprattutto per la evidente incompatibilità della sua permanenza in quel luogo, a causa dell'aggressione da lui portata contro il proprietario, tanto da precisare che non è inibito al ricorrente di presentare una nuova istanza di misura alternativa appena reperirà un diverso domicilio; ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile anche per mancanza di specificità, dal momento che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e non attacca la sua ratio decidendi;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle annnnende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 mag