Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20702/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20702/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTO PASQUALE nato a NAPOLI il 08/01/1965 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Pasquale Scotto; considerato che il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità) non è consentito in questa sede perché ripetitivo di tesi già esposte nei gradi precedenti ed adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello, che ha fornito una risposta corretta con puntuale richiamo di giurisprudenza (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pur evidenziando un sussistente errore nel ragionamento della Corte d'appello (che ha sbagliato nel ritener non applicata la attenuante del fatto di particolare tenuità, formulata, in realtà fin dall'imputazione), è dedotto in carenza di interesse poiché, pur negando la motivazione (seppure erroneamente) la sussistenza dell'ipotesi lieve, ciò non di meno il trattamento sanzionatorio risulta già commisurato ai limiti edittali per esso previsti (v. sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pur evidenziando un sussistente errore nel ragionamento della Corte d'appello (che ha sbagliato nel ritener non applicata la attenuante del fatto di particolare tenuità, formulata, in realtà fin dall'imputazione), è dedotto in carenza di interesse poiché, pur negando la motivazione (seppure erroneamente) la sussistenza dell'ipotesi lieve, ciò non di meno il trattamento sanzionatorio risulta già commisurato ai limiti edittali per esso previsti (v. sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTO PASQUALE nato a NAPOLI il 08/01/1965 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Scotto; considerato che il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità) non è consentito in questa sede perché ripetitivo di tesi già esposte nei gradi precedenti ed adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello, che ha fornito una risposta corretta con puntuale richiamo di giurisprudenza (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pur evidenziando un sussistente errore nel ragionamento della Corte d'appello (che ha sbagliato nel ritener non applicata la attenuante del fatto di particolare tenuità, formulata, in realtà fin dall'imputazione), è dedotto in carenza di interesse poiché, pur negando la motivazione (seppure erroneamente) la sussistenza dell'ipotesi lieve, ciò non di meno il trattamento sanzionatorio risulta già commisurato ai limiti edittali per esso previsti (v. sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cnsigl