Ordinanza — n. 20574/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' SALVATORE nato a CATANZARO il 17/12/1998 MIRABILE NADIA nato a FORLI' il 05/07/1997 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; ()n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Fiaschè Salvatore e Nadia Mirabile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20574/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' SALVATORE nato a CATANZARO il 17/12/1998 MIRABILE NADIA nato a FORLI' il 05/07/1997 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; ()n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Fiaschè Salvatore e Nadia Mirabile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di resistenza in ragione della strumentalità della condotta (la fuga in auto) al fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in corso (cfr. Sez. 6, n. 37959 del 04/05/2005, Iovino, Rv. 232246), ostacolo, nel caso, comprovato dalle concrete modalità dell'azione svoltasi nel corso dell'inseguimento che gli operanti avevano posto in essere avendo constatato che gli imputati si erano impossessati del portafoglio del conducente di un veicolo al quale si erano avvicinati.
E' manifestamente infondato il rilievo sulla pena applicata che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è stata rideterminata (rispetto a quella di mesi sei irrogata in primo grado, con le generiche equivalenti) in mesi quattro di reclusione; E' manifestamente infondato, infine, il motivo di ricorso sulla prescrizione poiché al termine ordinario di prescrizione del reato di resistenza, nel caso commesso il 6 marzo 2017, vanno sommati - ai fini del computo termine massimo e non essendo intervenuta prescrizione cd. intermedia- le sospensioni: il termine di prescrizione non decorrerebbe, pertanto, prima del 4 febbraio 2026.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 202