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Ordinanza — n. 20572/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding resistance charge where conduct endangered public safety.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning on the resistance charge was insufficient. The appellant argued the conviction lacked proper motivation, but the court found the reasoning complete and logical because the defendant's actions involved specific maneuvers to hinder pursuit rather than mere flight. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A criminal appeal based on generic assertions of a motivation defect is inadmissible when the contested judgment provides a complete and logical reasoning that concretely establishes the offender's responsibility for endangering public safety through specific obstructive maneuvers.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance charge generic grounds rejection public safety endangerment motivation defect assertion manovra di sorpasso delitto di fuga guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMO nato a TORRE DEL GRECO il 14/12/1988 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di M. Borrelli; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità tenuto conto che la condotta dell'imputato non si è realizzata con la mera fuga ma attraverso manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, che ha posto in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada, anche pedoni, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Pres