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Ordinanza — n. 20571/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20571/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADINI DAVIDE GESUE' nato a CINQUEFRONDI il 17/01/2001 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D ;Ladini; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito svolgendo una compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in mancanza di atti arbitrari dei pubblici ufficiali, intervenuti per evitare assembramenti e, quindi, nell'esercizio di poteri di pubblica sicurezza nel contesto della attività di prevenzione della diffusione del virus Sars-Covid3.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20571/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che è generico il motivo sulla eccessività della pena determinata nel minimo edittale per il reato di resistenza e con lieve aumento per la continuazione tra reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità minaccia all'ordine pubblico intervento nel diritto internazionale pubblico divieto di dissimulare il proprio viso polizia e ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
pen.) e sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADINI DAVIDE GESUE' nato a CINQUEFRONDI il 17/01/2001 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D ;Ladini; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito svolgendo una compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in mancanza di atti arbitrari dei pubblici ufficiali, intervenuti per evitare assembramenti e, quindi, nell'esercizio di poteri di pubblica sicurezza nel contesto della attività di prevenzione della diffusione del virus Sars-Covid3.

Considerato che è generico il motivo sulla eccessività della pena determinata nel minimo edittale per il reato di resistenza e con lieve aumento per la continuazione tra reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 La Pre