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Ordinanza — n. 20570/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking legal merit under Article 336 and 385 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for offenses under Articles 336 and 385 of the Penal Code, arguing partial incapacity and exemption from liability. The court rejected these arguments as generic complaints without legal foundation, noting the lower court had already excluded the alleged incapacity based on medical findings and the illegality of the arrest conditions.

Regesto Legislator

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Art. 336, Art. 385 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints regarding incapacity or exemption from liability are inadmissible in the court of cassation when the lower court has already excluded such situations in the substantive judgment.

Parole chiave

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Italian Supreme Court Penal Code Article 336 Penal Code Article 385 inadmissible appeal mere factual complaints partial incapacity defense exemption from liability allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e reierati cn memoria proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 385 cod. pen.
Anche i motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 393 cod. pen.
pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riferimento alla dedotta "parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto" che alla sussistenza della esimente id cui all'art. 393 cod.
art. 336 cod. pen
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e reierati cn memoria proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod.
art. 393 cod. pen
pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riferimento alla dedotta "parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto" che alla sussistenza della esimente id cui all'art. 393 cod.
art. 385 cod. pen
Anche i motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO VALERIO nato a BONIFATI il 02/01/1978 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Oliviero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e reierati cn memoria proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riferimento alla dedotta "parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto" che alla sussistenza della esimente id cui all'art. 393 cod. pen., situazioni esaminate nella sentenza impugnata (cfr. pag.

5) che ne ha escluso, in radice, la sussistenza, quanto alla prima, richiamando l'esito della visita dell'imputato al Pronto Soccorso eseguita subito dopo i fatti e, quanto all'esimente, escludendo, dal punto di vista oggettivo, qualsiasi illegittimità nel corso dei controlli finalizzati alla verifica delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui l'imputato era sottoposto. Anche i motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono generici e manifestamente infondati con riguardo alle condizioni di applicazione della misura e alle giustificazioni allegate a sostegno dell'allontanamento dal domicilio, per motivi di salute, rivelatesi insussistenti ovvero ad ulteriori e generiche condizioni che avrebbero giustificato l'allontanamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 202