Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of appeal on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning on intent was flawed and failed to apply a specific mitigating circumstance. The court rejected these claims because the arguments were too general, lacked factual basis, and the mitigating circumstance issue was not properly raised in the prior appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court must be specific and fact-based; generic assertions of reasoning errors or unraised mitigating circumstances constitute inadmissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DANIELE nato a LAMEZIA TERME il 05/11/1992 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D. Amato; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione in punto di dolo che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica; non è deducibile, perché non proposto in appello, il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. il cui esame implica una valutazione in fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Presiden