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Ordinanza — n. 20567/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because second-instance settlement precludes reviewing lack of motivation for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities due to procedural preclusion. The appellant challenged the second-instance judgment for failing to acquit him of specific criminal charges, arguing a lack of motivation. However, the court ruled that the parties' settlement at the second-instance level, which resolved issues of liability and guilt, bars any subsequent review of the judgment's motivation in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When a second-instance judgment is defined by a settlement regarding liability and guilt, this limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire proceedings, excluding the deducibility in cassation of a verification of the motivation issued on the agreement of the parties.

Parole chiave

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procedural preclusion second instance settlement lack of motivation acquittal challenge cassation inadmissibility diritto di ottenere una decisione rinuncia al dibattimento orale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHOWI KHALID nato il 23/01/1997 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione sul mancato proscioglimento dal reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, peraltro, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione emessa su accordo delle parti;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 r- La Presidente relatrice , r DEPOSITATA Emilia Ann Gi&dno IN CAN -LLERIA