Ordinanza — n. 20566/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIAMMETTA SALVATORE nato a GIOIOSA MAREA il 27/07/1944 LISCIANDRO SALVATORE nato a GIOIOSA MAREA il 22/06/1941 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sciammetta S e Lisciandro S; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso congiunto, reiterati con memoria che prospetta anche motivi nuovi, in merito alla pertinenza del contenuto della testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla valutazione della prova, adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte sulla configurabilità del reato di cui all'art. 372 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 20566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 372 cod. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIAMMETTA SALVATORE nato a GIOIOSA MAREA il 27/07/1944 LISCIANDRO SALVATORE nato a GIOIOSA MAREA il 22/06/1941 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sciammetta S e Lisciandro S; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso congiunto, reiterati con memoria che prospetta anche motivi nuovi, in merito alla pertinenza del contenuto della testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla valutazione della prova, adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte sulla configurabilità del reato di cui all'art. 372 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La President