Ordinanza — n. 20559/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRITICCHIO ANTONIO nato a ANDRIA il 12/11/1984 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Spiriticchio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, "il numero e la varietà delle condanne riportate"; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività evidenziando la reiterazione delle condotte illecite tenute nel corso degli anni e la circostanza che l'imputato avesse violato la prescrizione di permanenza in casa pur essendo destinatario di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20559/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Spiriticchio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, "il numero e la varietà delle condanne riportate"; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività evidenziando la reiterazione delle condotte illecite tenute nel corso degli anni e la circostanza che l'imputato avesse violato la prescrizione di permanenza in casa pur essendo destinatario di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRITICCHIO ANTONIO nato a ANDRIA il 12/11/1984 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Spiriticchio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, "il numero e la varietà delle condanne riportate"; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività evidenziando la reiterazione delle condotte illecite tenute nel corso degli anni e la circostanza che l'imputato avesse violato la prescrizione di permanenza in casa pur essendo destinatario di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025