Ordinanza — n. 20556/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZONI WALTER MARINO nato il 29/06/1963 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Piazzoni W.M.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la tardività dell'appello è stata correttamente rilevata dalla Corte di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen, art. 175 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20556/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la tardività dell'appello è stata correttamente rilevata dalla Corte di appello.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZONI WALTER MARINO nato il 29/06/1963 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Piazzoni W.M.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la tardività dell'appello è stata correttamente rilevata dalla Corte di appello.
Né il ricorso (che prospetta la violazione di legge per la mancata restituzione nel termine, prevista dal comma 1, dell'art. 175 cod. proc. pen.) è conferente con la tipologia della decisione adottata, cioè una sentenza nel merito della responsabilità, trattandosi di questione che va dedotta non con l'impugnazione ma con la proposizione di autonoma richiesta, al giudice competente, ricorrendone i presupposti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Preside