Ordinanza — n. 20555/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QATIBI SOUFIANE nato il 11/10/1997 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Qatibi Soufiane; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 582 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso dell'imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi attraverso la fuga pericolosa in auto - effettivamente condotta dal correo - ha, nel prosieguo della motivazione, evidenziato il contributo diretto dell'imputato nella condotta di resistenza e lesioni dal momento che, durante la successiva fuga a piedi, proprio l'imputato si era opposto all'arresto con una condotta violenta (dimenandosi) che aveva cagionato lesioni all'operante caduto a terra.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. pen, art. 576 cod. pen; Ordinanza — n. 20555/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 582 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso dell'imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi attraverso la fuga pericolosa in auto - effettivamente condotta dal correo - ha, nel prosieguo della motivazione, evidenziato il contributo diretto dell'imputato nella condotta di resistenza e lesioni dal momento che, durante la successiva fuga a piedi, proprio l'imputato si era opposto all'arresto con una condotta violenta (dimenandosi) che aveva cagionato lesioni all'operante caduto a terra.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QATIBI SOUFIANE nato il 11/10/1997 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Qatibi Soufiane; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 582 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso dell'imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi attraverso la fuga pericolosa in auto - effettivamente condotta dal correo - ha, nel prosieguo della motivazione, evidenziato il contributo diretto dell'imputato nella condotta di resistenza e lesioni dal momento che, durante la successiva fuga a piedi, proprio l'imputato si era opposto all'arresto con una condotta violenta (dimenandosi) che aveva cagionato lesioni all'operante caduto a terra.
Si tratta, dunque, di affermazioni non manifestamente illogiche per inferirne la prova del contributo diretto del ricorrente alla commissione del fatto. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso sulla mancanza di condizione di procedibilità delle lesioni, fatto qualificato nella sentenza di primo grado come delitto previsto dagli artt. 582, 61 n. 2 cod. pen. La disposizione di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen. rinvia, ai fini della procedibilità di ufficio, alla sussistenza dell'aggravante, per quel che qui rileva, di cui all'art. 585 cod. pen. che, a propria volta, contiene un rinvio generalizzato alle aggravanti di cui all'art. 576 cod. pen. e, dunque, anche all'aggravane prevista dal n. 1 dell'art. 576 cod. pen., restando escluse, ai fini della procedibilità di ufficio, solo le aggravanti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.577 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggi