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Ordinanza — n. 20551/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20551/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSANO FRANCESCO nato a MILANO il 17/06/1974 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Francesco Fusano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata dalla permanenza della pericolosità sociale e richiamando "... una serie impressionante di precedenti per reati contro il patrimonio oltre che due precedenti per il reato di evasione" di cui il ricorrente è gravato, pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenare la insofferenza del ricorrente al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20551/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata dalla permanenza della pericolosità sociale e richiamando "... una serie impressionante di precedenti per reati contro il patrimonio oltre che due precedenti per il reato di evasione" di cui il ricorrente è gravato, pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenare la insofferenza del ricorrente al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione evasione all'obbligo di contribuzione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSANO FRANCESCO nato a MILANO il 17/06/1974 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Francesco Fusano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata dalla permanenza della pericolosità sociale e richiamando "... una serie impressionante di precedenti per reati contro il patrimonio oltre che due precedenti per il reato di evasione" di cui il ricorrente è gravato, pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenare la insofferenza del ricorrente al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Presi