Italian Court dismisses appeal for generic grounds, upholding conviction for resistance to public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was insufficient. The appellant argued for acquittal based on generic assertions regarding the lack of specific defects in the trial court's motivation, while the defense also contested the sentence length citing recidivism. The court ruled that the first instance properly established both the material and subjective elements of the crime of resistance to public officials and correctly applied the statutory increase for repeated recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic assertions regarding the lack of motivation or the sufficiency of the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO FRANCESCO nato a GELA il 27/07/1978 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Catalano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente l'elemento materiale e quello soggettivo sia del reato di resistenza - in ragione della strumentalità della condotta al fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in corso (cfr. Sez. 6, n. 37959 del 04/05/2005, Iovino, Rv. 232246) - con una condotta connotata da obiettiva idoneità causale a interferire sull'attività di pubblica sicurezza in corso, sebbene svolta in chiave di tutela della salute dell'imputato stesso nonché della pubblicità delle offese che, nel medesimo contesto, venivano proferite contro gli agenti.
E' manifestamente infondato il rilievo sulla pena applicata sia per l'aumento per la continuazione che per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: i precedenti penali, valorizzati anche per l'applicazione della recidiva, sono stati ritenuti ostativi a formulare un giudizio di minore capacità a delinquere dell'imputato mentre la misura di aumento della pena non viola il criterio di cui all'art. 81, ult. comma cod. pen., in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 DEPOSITATA La Presiden