Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 20, 2024, exceeding the forty-five-day deadline established by law. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific crime, arguing violations of law and reasoning, but the court noted the procedural lapse. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory time limit is inadmissible de plano, regardless of the specific procedural track or suspension of the period.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANDOLI MARIO nato a ROMA il 15/10/1984 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 Mario Iandolq ha chiesto l'annullamento della sentenza del 8 luglio 2024 con la quale la Corte di appello di Roma ne aveva confermato la condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso il 26 agosto 2014. il 11 marzo 2022. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine per impugnare previsto dalla legge, pronuncia che disposta "de plano". Il ricorso è stato depositato il 20 dicembre 2024, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per la impugnazione delle sentenze emesse con riserva del deposito della motivazione a giorni novanta (termine, nel caso sospeso per effetto del periodo feriale dal 1 agosto 2024) e, pertanto scaduto il 6 ottobre 2024 data dalla quale decorrevano i quarantacinque giorni per la proposizione dell'impugnazione.
Va, per completezza, precisato che il ricorso in esame sarebbe, comunque, tardivo anche ove dovesse applicarsi, in presenza di giudizio svoltosi con rito cd. cartolare, l'aumento di giorni quindici per l'impugnazione proposta dall'imputato giudicato in assenza. 3.Consergue alla pronuncia la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 20