Italian court dismisses appeal for lack of grounds regarding settlement agreement and sentencing limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because it raised arguments incompatible with the existing settlement agreement. The appellant challenged the lack of reasoning on liability and the specific sentence applied, arguing it exceeded statutory limits. The court ruled that the agreed penalty is not illegal unless it exceeds general or specific statutory ceilings or constitutes a hidden cumulative punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 337, 73 D.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging a settlement agreement is inadmissible if it questions the reasoning on liability or the sentence's conformity with the agreement, as such arguments are not deducible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIANMARCO nato a ROMA il 09/06/1998 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Mancini; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Pr