Cassation court dismisses appeal as mere complaints; facts support resistance conviction under Art. 337 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints regarding factual details rather than legal arguments. The appellant, Kandila Abdelaziz, challenged a conviction for resistance where he allegedly attacked police officers with kicks and bites after attempting to board a train without a ticket. The court ruled that the specific violent actions distinguished the conduct from passive resistance, justifying the conviction under Article 337 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints without legal grounds are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANDILA ABDELAZIZ nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kandila A; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica protesta poiché il ricorrente aveva tentato di colpire con calci e morsi gli agenti che lo avevano fermato per un controllo dopo che aveva tentato di salire a bordo di un treno senza essere munito di biglietto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Presiden