Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it addresses facts and offers alternative evidence readings rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Carandente Castrese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of carrying a mobile phone without authorization, arguing for a different factual interpretation of the search evidence. The court rejected these grounds because the appeal focused on factual disputes and alternative evidence readings rather than raising admissible legal errors, given the lower court's detailed factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they address factual issues, propose alternative readings of evidence, or merely assert legal violations without pointing to specific legal errors, as the lower court's motivation is sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE CASTRESE nato a NAPOLI il 31/07/1979 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Carandente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché svolti in fatto e orientati alla alternativa rilettura delle prove e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, in presenza di motivazione puntuale sulla ricostruzione in fatto (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata che danno atto del rinvenimento dell'apparecchio telefonico nel corso di perquisizione corporale dell'imputato) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La President