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Ordinanza — n. 20535/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for insult charges as arguments were generic and already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined the facts regarding the presence of multiple detainees and police officers, finding the appellant's arguments generic and repetitive. The court upheld the denial of provocation and substitute sentencing, noting the appellant's prior record hindered the rehabilitative purpose of such a penalty.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 62, n. 1 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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insult crime inadmissible appeal generic arguments provocation circumstance substitute sentencing prior record Cassa delle ammende atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Allegro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 62, n. 1 cod. pen.
Anche il diniego di applicazione della circostanza della provocazione (art. 62, n.
art. 341-bis cod. pen
Allegro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRO GIOVANNA nato a CANICATTI' il 07/02/1972 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Allegro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell'annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, in occasione del fatto, non solo di operatori di Polizia ma anche di altre detenute.

Anche il diniego di applicazione della circostanza della provocazione (art. 62, n. 1 cod. pen.) e della pena sostitutiva è stato adeguatamente motivato evidenziando, quanto alla prima, che le circostanze di fatto allegate — lo stato di esasperazione dell'imputata per effetto del sovraffollamento nell'istituto di apparenza- non integrava le condizioni idonee ad integrare lo stato di reazione in stato d'ira ad un fatto ingiusto altrui (peraltro insussistente) e, che i reiterati precedenti dell'imputata (anche relativi a fatti analoghi) risultavano, ostativi alla formulazione del giudizio di idoneità della pena sostitutiva a realizzare la finalità rieducativa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 L