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Ordinanza — n. 20534/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nazareno Vicari inadmissible because the raised grounds constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The lower court had already thoroughly examined and rejected these points regarding the denial of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints non-prosecution denial repetitive arguments court of cassazione aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICARI NAZARENO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 27/09/1966 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nazareno Vicari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito, compendiato dalle gravi condanne riportate dall'imputato e dal titolo di reato per il quale era sottoposto a misura cautelare, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Pres