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Ordinanza — n. 20533/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20533/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO ALESSIO nato a PALERMO il 16/11/1992 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Serio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la gravità di uno di essi (per il reato di rapina) ritenuto di particolare allarme sociale sicché il nuovo episodio di evasione, appare indicativo di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20533/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Serio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la gravità di uno di essi (per il reato di rapina) ritenuto di particolare allarme sociale sicché il nuovo episodio di evasione, appare indicativo di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti riesame del decreto espulsione ripetute violazioni del diritto degli stranieri sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO ALESSIO nato a PALERMO il 16/11/1992 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Serio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la gravità di uno di essi (per il reato di rapina) ritenuto di particolare allarme sociale sicché il nuovo episodio di evasione, appare indicativo di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Presiden