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Ordinanza — n. 20531/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds for procedural non-compliance regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaaliche Hamza inadmissible due to procedural non-compliance regarding the grounds for the request. The appellant challenged a second-instance judgment concerning crimes under Articles 337, 582, 585, and 576 of the Criminal Code, arguing against the denial of general mitigating circumstances. The court upheld the lower court's assessment of the defendant's conduct and aggressiveness, noting that judges need not consider every favorable element if they rely on decisive ones, and that reusing evidence for different evaluative purposes does not violate the principle of ne bis in idem.

Regesto Legislator

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Art. 337, 582, 585, 576 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are not permitted by law, and the denial of general mitigating circumstances is valid when the judge relies on decisive elements without needing to address all arguments, provided the evaluation remains coherent and does not violate the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances procedural non-compliance sentencing discretion ne bis in idem principle Criminal Code provisions second instance judgment motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 576 n. 5-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAALICHE HAMZA nato il 29/05/2000 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gaaliche H; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt, 337 e 582, 585- 576, n. 5-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate, in una ai precedenti penali anche specifici, sia per determinare la pena base, in misura superiore al minimo edittale, sia il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Come noto, in una materia rimessa all'ampia discrezionalità dei giudici del merito, non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole poiché anche la duplicazione degli elementi di giudizio non implica una manifesta violazione di legge quando, come nel caso in esame, sia funzionale e diretta alla valutazione della gravità del fatto e al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 "". DEPOSITATA La Presidente