Italian court dismisses appeal on recidivism and social danger grounds for evasion conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance conviction for evasion. The appellant argued against the conviction, but the appellate court correctly rejected claims regarding recidivism and social danger based on prior records. The court ruled that the appeal merely censured the lower court's legal reasoning without providing new arguments, thus violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new legal arguments; mere criticism of the lower court's reasoning without substantive grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO ANTONIO nato a CATANIA 11 15/04/1986 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Faro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente, anche per fatti recenti, e la permanenza della pericolosità sociale che, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione, non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dele normali regole di convivenza sociale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Presid