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Ordinanza — n. 20529/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Messina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of provoking hatred against a national group, arguing for increased sentencing based on recidivism. The court rejected these claims because the appeal relied on generic assertions of legal error rather than providing specific, detailed arguments regarding the factual reconstruction or statutory application.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic assertions of legal error or factual misconstruction without detailed analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism sentencing provoking hatred Cassazione ordinanza motivi di cassazione allegazione motivata asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Messina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ALESSANDRO nato a CASTELVETRANO il 08/05/1991 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Messina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, in presenza di motivazione puntuale sulla ricostruzione in fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Considerato che anche sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, la sentenza impugnata è correttamente argomentata richiamando i precedenti del ricorrente e la permanenza della pericolosità sociale poiché le pregresse condanne e i periodi di detenzione dell'imputato non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto delle normali regole di convivenza sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Pres