Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation due to defective complaint signature lacking lawyer authentication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime of false accusation based on a complaint signed by both the victim and their lawyer. The court ruled that the complaint was invalid because the lawyer's signature lacked the required authentication by a competent official, rendering the legal grounds for the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: A complaint filed by a representative must bear the authentic signature of a person authorized to do so, which includes the appointed lawyer, either formally or tacitly.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA AGOSTINO nato a ALCAMO il 14/02/1951 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso A. Messana; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con memoria, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen., non sono consentiti dalla legge perché manifestamente infondati poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità correttamente applicata dalla sentenza impugnata, è valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. ((Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Pg in proc.
Recce, Rv. 262966 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La Pr