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Ordinanza — n. 20525/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges for improper challenge to substitute sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Sabetta's appeal inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court erred by refusing a substitute fine, but the court found this constituted an impermissible criticism of the first-instance judgment. The court ruled that the lower courts correctly applied prognostic reasoning to justify why a substitute sentence would fail its rehabilitative purpose.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; In criminal appeals concerning substitute sentences, a defendant cannot challenge the denial of substitution merely by criticizing the first-instance judgment; the appellate court must provide a prognostic motivation explaining why the substitute measure is unsuitable for rehabilitation.

Parole chiave

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evasion crime substitute sentence prognostic motivation rehabilitative purpose criminal appeal inadmissible appeal penal code esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABETTA LUIGI nato a LARINO il 06/01/1968 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Sabetta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta inapplicabilità della pena sostitutiva.

Va ricordato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062). Nel caso in esame la Corte di merito ha correttamente disatteso la richiesta di applicazione della pena sostitutiva - già rigettata in primo grado - esprimendo, sulla base dei precedenti, un motivato giudizio circa la inidoneità della pena sostitutiva a realizzare la funzione rieducativa cui tende la pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 r 0930 PTA La Presidente.