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Ordinanza — n. 20524/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty reduction rights in second instance agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the applicant waived the right to challenge the penalty reduction agreed upon in the second instance. The applicant had previously accepted a reduced sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which limits the appellate court's cognizance and creates preclusive effects for the entire proceedings. Consequently, the Court ruled that any subsequent claim regarding the legality of the penalty quantification is barred, ordering the applicant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of the right to challenge the penalty reduction agreed upon in the second instance, pursuant to Art. 599-bis c.p.p., renders any subsequent cassation appeal regarding the penalty quantification inadmissible de plano.

Parole chiave

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waiver of appeal rights penalty reduction agreement preclusive effect inadmissible appeal Art. 599-bis c.p.p. commisurazione della pena per rapina modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
273194 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., tra le ultime, Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHOUCHE ABD RAOUF nato il 20/05/1998 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avvia_alle darti udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Abd Raouf Bakhouche ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, la quale, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflittagli, confermando, nel resto, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di tentato furto in abitazione e di furto; rilevato, altresì, che con un unico motivo il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'esistenza di vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta all'imputato; ritenuto che sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., tra le ultime, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore