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Ordinanza — n. 20520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances during the sentence reduction. The court ruled that sentencing discretion, including the application of aggravating and mitigating factors, is the exclusive domain of the trial judge under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appellate court's exercise of sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is not subject to review on appeal, as it falls within the trial judge's statutory authority.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review mitigating circumstances penal code provisions inadmissible appeal furto di lieve entità reati contro il patrimonio tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI PAOLO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 25/01/1996 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Paolo Parisi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le drcostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha chiarito perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto, specificando che, in ogni caso, l'entità della pena veniva già ridefinita in considerazione dello stadio di avanzamento dell'iter criminis); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso