Italian Court dismisses appeals by two defendants for generic grounds and withdrawn appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Michele Cicinelli and Dario Novelli inadmissible. Cicinelli's appeal was rejected for being too generic and lacking legal or factual support, while Novelli's was dismissed because he had previously waived the grounds regarding criminal liability in the second instance. Consequently, both appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they raise generic arguments devoid of legal or factual basis, or if they concern grounds of appeal that were expressly waived during the second instance proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICINELLI MICHELE nato a TRIGGIANO il 19/11/1984 NOVELLI DARIO nato a BARI il 18/03/1985 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Michele Cicinelli e Dario Novelli ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, in punto di responsabilità per tentato furto in abitazione, riducendo la pena inflitta ai due imputati; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso di Cicinelli lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste avanzate, oltre ad avere ad oggetto questioni inerenti a motivi di appello oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di secondo grado; ritenuto che il ricorso di Novelli - con il quale si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale del medesimo - sia inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato, nel giudizio di appello, ai motivi di impugnazione che riguardavano la responsabilità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere stensore Il Presik1nt