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Ordinanza — n. 20517/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentencing as within trial court discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Fabio Risi's appeal against a conviction for aggravated theft inadmissible. Risi argued that the imposed sentence was excessive in quantity, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge. The court found the lower court adequately referenced relevant aggravating and mitigating factors in its reasoning, rendering the complaint unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to review the quantum of the penalty as it falls within the discretionary power of the court of first instance, provided the reasoning adequately addresses the relevant circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Aggravated Theft Supreme Court Jurisdiction Penal Code Provisions commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISI FABIO nato a NAPOLI il 27/11/1992 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Fabio Risi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso contesta il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo nel quantum; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove, nella ,specie, l'onere argomentativo della Corte territoriale è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il c nsiglier estensore Il Pre