Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported by specific factual arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its lack of specificity and failure to engage with the lower court's reasoning. The appellant argued that the trial judges erred in evaluating the evidence regarding charges of theft and fraud, but the court found the complaint too general. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded because the lower court provided adequate logical justification for its findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is aspecific, deducing generic absences of evidence without confronting the specific reasoning of the judgment.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA LEOPOLDO nato a NAPOLI il 05/09/1981 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Leopoldo Papa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 624-bis, primo e terzo comma, 625, nn. 2 e 7, 56-624-bis, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito; ritenuto che esso sia, in primo luogo, aspecifico perché deduce, in maniera del tutto generica, l'assenza di elementi di riscontro rispetto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi in alcun modo con la motivazione resa dalla Corte di appello; ritenuto, inoltre, che il motivo sia manifestamente infondato alla luce della congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato che ha delineato, in maniera del tutto adeguata, il significativo quadro indiziario posto alla base del giudizio di responsabilità (v., in particolare, la pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23