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Ordinanza — n. 20513/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Luigi and Antonio Falzarano inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a violation of law and flawed reasoning regarding their responsibility for aggravated theft, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeals failed to provide the specific, argumentative critique required by criminal procedure law to overcome the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), Art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.: Appeals must present specific, argumentative grounds distinct from those already rejected; generic repetition or mere contestation of reasoning without substantive critique renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement repetition of rejected arguments aggravated theft conviction Italian criminal procedure code partecipazione al reato altri capi d'accusa circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
277710 - 01); ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone l'illogicità, sia comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod.
Art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
277710 - 01); ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone l'illogicità, sia comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALZARANO LUIGI nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 10/08/1979 FALZARANO ANTONIO nato a BENEVENTO il 10/04/1991 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Antonio Falzarano e Luigi Falzarano ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della loro responsabilità per il delitto in contestazione; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone l'illogicità, sia comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, laddove la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) , cod. proc. pen., avendo la stessa fornito puntuale risposta a tutte le censure formulate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i