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Ordinanza — n. 20512/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Giovanni Abbruzzese and Salvatore Iorio inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for a violation of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, but the court found their arguments generic and lacking a specific connection to the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was adequately motivated and the appellants' claims were manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when they are aspecific and lack a necessary correlation with the grounds of the contested decision, or when they are manifestly unfounded as the lower court's ruling is adequately motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds lack of correlation manifestly unfounded criminal liability procedural costs Cassa delle ammende vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen.; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 581, cod.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBRUZZESE GIOVANNI nato a CASORIA il 27/03/1977 IORIO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/07/1981 avverso l'ordinanza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Giovanni Abbruzzese e Salvatore brio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 581, cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni assolutamente generiche, tenuto conto del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 - 01); ritenuto, altresì, che, in ogni caso, il motivo sia manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e non affetto dai difetti prospettati, atteso che l'atto di appello proposto nell'interesse dei due imputati era effettivamente del tutto generico, essendosi il medesimo limitato a una vaga contestazione della responsabilità degli stessi ad onta di una pacifica ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio (v. pag. 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibilip il' ricorsiti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA II PrsiIente