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Ordinanza — n. 20510/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, citing procedural inadmissibility and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Rasizzi and Carlo Nocita inadmissible and dismissed them. The defendants argued for violations of law and errors in reasoning regarding their criminal liability and sentencing. The court rejected these claims because several arguments were raised for the first time in this appeal, while others were deemed unfounded given the lower court's adequate reasoning on mitigating factors and sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 110, 624, 625, cod. pen.; Art. 132, 133, cod. pen.: Appeals raising new grounds for the first time are inadmissible, and sentencing discretion is respected if the lower court provides adequate reasoning based on relevant facts.

Parole chiave

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procedural inadmissibility first instance arguments sentencing discretion criminal liability mitigating circumstances risarcimento per atto illecito condotta colpevole altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., siano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 110, 624, 625, cod. pen.
Art. 2, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159
e il solo Rasizzi era stato ritenuto responsabile anche del reato di cui all'art. 2, comma 2, d.
Art. 114 cod. pen.
Art. 132, 133 cod. pen.
art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia
Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Feola
Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli
Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli, Rv.
Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza
250318 - 01; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASIZZI SALVATORE nato a SIRACUSA il 13/12/1987 NOCITA CARLO nato a CATANIA il 29/09/1984 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Salvatore Rasizzi e Carlo Nocita ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, con la quale entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. e il solo Rasizzi era stato ritenuto responsabile anche del reato di cui all'art. 2, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui Salvatore Rasizzi denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del reato a lui ascritto (capo B) e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 114 cod. pen., siano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto dedotti, per la prima volta, con l'odierno ricorso, atteso che dall'incontestata sintesi dell'atto di appello contenuta in sentenza non emerge la prospettazione delle censure in parola sin dalla prima impugnazione; ritenuto che il secondo motivo. di ricorso con cui la Difesa di Salvatore Rasizzi deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 -01); ritenuto, con riferimento al terzo motivo, che le censure relative all'omessa motivazione dell'entità degli aumenti siano manifestamente infondate, considerato che la sentenza impugnata, a pag. 6, ha spiegato come essa dovesse reputarsi pienamente giustificata alla luce della commissione del reato nonostante la sottoposizione a una misura di prevenzione; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Nocita, con cui la Difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla procedibilità per il delitto di furto, sia manifestamente infondato, atteso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01), di tal che, nel caso di specie, deve ritenersi che la volontà di punizione sia pienamente ravvisabile alla luce del fatto che, da un lato, il verbale che contiene la denuncia della persona offesa reca specificamente l'indicazione della dichiarazione resa in termini di "querela" e che, dall'altro lato, tale intento del dichiarante è confermato dal successivo atto con il quale la persona offesa si è costituita parte civile (cfr. in argomento Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01;

Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli, Rv. 250318 - 01; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la Difesa eli Carlo Nocita deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), avendo il Giudice di merito fatto congruo riferimento agli elementi di fatto ritenuti decisivi o comunque rilevanti e avendo spiegato, in maniera adeguata, le ragioni che rendevano non significative le prospettazioni della Difesa; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui Carlo Nocita contesta l'eccessività della pena, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e considerato che, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della decisione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca