Ordinanza — n. 20506/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCARELLI FRANCESCO nato a FROSINONE il 19/04/1966 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Francesco Luccarelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto sottoscritto dall'imputato personalmente, atteso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente; rilevato, infatti, che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, detto ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20506/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 497-ter, n. 1, cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto sottoscritto dall'imputato personalmente, atteso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente; rilevato, infatti, che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, detto ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCARELLI FRANCESCO nato a FROSINONE il 19/04/1966 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Francesco Luccarelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto sottoscritto dall'imputato personalmente, atteso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente; rilevato, infatti, che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, detto ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); . ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., debba comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, PER QUETI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente