Ordinanza — n. 20505/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZRI AUREL (CUI 04KW6CT) nato il 25/03/1985 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Aurei Lazri ricorre awerso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 495 e 497- bis, cod. pen.; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denuncia la violazione degli artt. 131-bis, cod. pen. e 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01); ritenuto, tuttavia, che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); ritenuto che, invece, il ricorso neppure prospetti l'esistenza dei relativi presupposti legali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20505/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 495 e 497- bis, cod. pen.; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denuncia la violazione degli artt. 131-bis, cod. pen. e 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01); ritenuto, tuttavia, che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); ritenuto che, invece, il ricorso neppure prospetti l'esistenza dei relativi presupposti legali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZRI AUREL (CUI 04KW6CT) nato il 25/03/1985 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Aurei Lazri ricorre awerso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 495 e 497- bis, cod. pen.; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denuncia la violazione degli artt. 131-bis, cod. pen. e 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01); ritenuto, tuttavia, che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); ritenuto che, invece, il ricorso neppure prospetti l'esistenza dei relativi presupposti legali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condannai@ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23