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Ordinanza — n. 20499/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to cite the evidence under review. The appellant argued for a re-evaluation of witness credibility and document admissibility, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal must specifically identify the grounds for criticism and cite the relevant evidence; generic complaints lacking a logical connection to the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds failure to cite evidence generic complaint court costs and fine abuso del processo oltraggio alla corte sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
art. 254 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONE ROBERTO nato a FORMIA il 11/07/1981 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Roberto Scipione ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti previsti dagli artt. 615-ter, 635-quater e 646 cod. pen; letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi trasmessa dall'avv.

Gabriella De Felice, pervenuta via Pec in data 7 aprile 2025; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce viziò di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato denunciando, in particolare, errori commessi dal Giudice di merito nella ricostruzione del fatto, essendosi la decisione basata, principalmente, sulle dichiarazioni della persona offesa; ritenuto che le doglianze difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01), che siano non deducibili perché volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, precluse al giudice di legittimità al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 -01) e che siano, in ogni caso, manifestamente infondate alla stregua delle non illogiche argomentazioni sviluppate dal Giudice di merito, il quale ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa trovavano precisi riscontri non solo nelle altre dichiarazioni testimoniali, ma anche nelle prove documentali raccolte, fermo restando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr.

Sez. U, 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge processuale in relazione alla valutazione delle prove documentali; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza richiamata in ricorso è del tutto inconferente rispetto al caso concreto, riferendosi all'ipotesi in cui vengano acquisiti messaggi via WhatsApp in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen. mediante screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria (soggetto estraneo alla conversazione acquisita), di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero, laddove, nel caso di specie, invece, la documentazione fornita proveniva direttamente da uno dei soggetti partecipi della conversazione riprodotta; ritenuto, altresì, che il motivo proposto sia anche generico per indeterminatezza perché non si comprende a quali prove documentali si riferiscano le censure di inutilizzabilità, sicché esso deve ritenersi privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che esso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di appropriazione indebita; ritenuto che esso sia aspecifico, considerata la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila eurci in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il consig