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Ordinanza — n. 20498/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20498/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOUSTAFA (CUI 05EHV8B) nato il 23/11/1998 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Moustafa Fall ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto aggravato; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; rilevato, quanto al primo profilo, che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell'impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01;

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Ordinanza — n. 20498/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; rilevato, quanto al primo profilo, che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell'impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01;

Parole chiave

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truffa aggravata pubblica istigazione a delinquere furto aggravato tentato furto circostanza aggravante furto aggravato in banda
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOUSTAFA (CUI 05EHV8B) nato il 23/11/1998 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Moustafa Fall ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto aggravato; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; rilevato, quanto al primo profilo, che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell'impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01;

Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387 - 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258 - 01), non essendo essa esclusa dalla mera esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, posto che soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01;

Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01); ritenuto che, correttamente, il Collegio di merito abbia escluso che, nel caso di specie, sia stata garantita una sorveglianza costante, tale da consentire un intervento immediato; ritenuto, quanto al secondo profilo, che le censure difensive siano manifestamente infondate in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01), circostanza esclusa nel caso di specie con motivazione esente da vizi logici e giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell