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Ordinanza — n. 20494/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20494/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALODI VASILE nato il 28/10/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Vasile Valodi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso prospetta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito; ritenuto che esso sia del tutto generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il medesimo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20494/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il medesimo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale procedura di revisione penale aggravamento della pena modifica della sentenza gravi addebiti penali reati violenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALODI VASILE nato il 28/10/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Vasile Valodi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso prospetta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito; ritenuto che esso sia del tutto generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il medesimo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 april