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Ordinanza — n. 20493/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20493/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTAR SAID nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Said El Attar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 624, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto, in considerazione della loro assoluta genericità, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso debba conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20493/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto, in considerazione della loro assoluta genericità, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso debba conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro;

Parole chiave

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stato di bisogno lotta alla povertà diritto a condizioni minime d'esistenza bisogni fondamentali furto di lieve entità aiuti al magazzinaggio privato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTAR SAID nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Said El Attar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 624, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto, in considerazione della loro assoluta genericità, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso debba conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 apr