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Ordinanza — n. 20492/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20492/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FECONDINI LUCIANO parte offesa nel procedimento c/ BANDINI GIACOMO DALLA TOMASINA MATTEO ADORNI MARCO SPOCCI ANDREA avverso il decreto del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Luciano Fecondini ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 27 novembre 2024 che aveva disposto l'archiviazione del procedimento n. 12629/2023 RGNR iscritto in relazione al delitto previsto dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denuncia l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento di archiviazione e degli altri atti di indagine; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto inerente ad una pretesa abnormità del provvedimento, il quale è stato, invece, adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale e non ha determinato un'irragionevole regressione o stasi del procedimento, sicché, in definitiva, il ricorso è volto ad ottenere un'inammissibile rivalutazione di merito della decisione assunta dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20492/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 12629/2023 RGNR iscritto in relazione al delitto previsto dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denuncia l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento di archiviazione e degli altri atti di indagine; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto inerente ad una pretesa abnormità del provvedimento, il quale è stato, invece, adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale e non ha determinato un'irragionevole regressione o stasi del procedimento, sicché, in definitiva, il ricorso è volto ad ottenere un'inammissibile rivalutazione di merito della decisione assunta dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FECONDINI LUCIANO parte offesa nel procedimento c/ BANDINI GIACOMO DALLA TOMASINA MATTEO ADORNI MARCO SPOCCI ANDREA avverso il decreto del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Luciano Fecondini ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 27 novembre 2024 che aveva disposto l'archiviazione del procedimento n. 12629/2023 RGNR iscritto in relazione al delitto previsto dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denuncia l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento di archiviazione e degli altri atti di indagine; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto inerente ad una pretesa abnormità del provvedimento, il quale è stato, invece, adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale e non ha determinato un'irragionevole regressione o stasi del procedimento, sicché, in definitiva, il ricorso è volto ad ottenere un'inammissibile rivalutazione di merito della decisione assunta dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2