Ordinanza — n. 20491/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTERA ALESSANDRO MORVAN nato a ISEO il 24/08/1973 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Alessandro Bettera Morvan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Lodi, riconoscendo la continuazione tra i fatti oggetto di imputazione e quelli di cui alla sentenza n. 3667/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Milano; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso p(denunda l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che con il medesimo è stato prospettato un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione tutt'altro che illogica, avendo la Corte evidenziato come non sia possibile escludere la contestata recidiva in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenuti sintomatici della sua pervicacia delinquenziale, aggravatasi negli anni, considerata l'entità del compendio oggetto dei furti commessi (si veda, in particolare, quanto argomentato a pagina 2 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20491/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3667/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Milano; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso p(denunda l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che con il medesimo è stato prospettato un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione tutt'altro che illogica, avendo la Corte evidenziato come non sia possibile escludere la contestata recidiva in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenuti sintomatici della sua pervicacia delinquenziale, aggravatasi negli anni, considerata l'entità del compendio oggetto dei furti commessi (si veda, in particolare, quanto argomentato a pagina 2 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTERA ALESSANDRO MORVAN nato a ISEO il 24/08/1973 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Alessandro Bettera Morvan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Lodi, riconoscendo la continuazione tra i fatti oggetto di imputazione e quelli di cui alla sentenza n. 3667/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Milano; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso p(denunda l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che con il medesimo è stato prospettato un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione tutt'altro che illogica, avendo la Corte evidenziato come non sia possibile escludere la contestata recidiva in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenuti sintomatici della sua pervicacia delinquenziale, aggravatasi negli anni, considerata l'entità del compendio oggetto dei furti commessi (si veda, in particolare, quanto argomentato a pagina 2 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Pr