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Ordinanza — n. 20490/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20490/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETANI ALDI nato il 08/12/1993 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINErdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Aldi Gjetani ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell'imputato, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20490/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell'imputato, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena esecuzione della pena indennizzo per detenzione ingiustificata differimento dell'esecuzione della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETANI ALDI nato il 08/12/1993 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINErdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Aldi Gjetani ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell'imputato, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Pres te