Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20483/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20483/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINALE GIANFRANCO nato a CATANIA il 14/03/1990 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Gianfranco Spinale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che - escluse le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, nn. 5 e 4, cod. pen. e ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica - ne ha confermato la condanna inflitta, per il delitto di furto, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, rideterminando la pena; rilevato, altresì, che con l'unico motivo il ricorso contesta la sussistenza della recidiva; ritenuto che esso sia manifestamente infondato e del tutto aspecifico non emergendo affatto la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello ha adeguata motivato il riconoscimento della predetta aggravante, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la relativa valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne inflitte all'imputato (si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte alle pagg. 5 e 6); ritenuto inoltre, che le censure proposte tendano a sollecitare un'inammissibile ricostruzione dei fatti alla stregua di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v., per tutte, Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20483/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, nn. 5 e 4, cod. pen. e ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica - ne ha confermato la condanna inflitta, per il delitto di furto, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, rideterminando la pena; rilevato, altresì, che con l'unico motivo il ricorso contesta la sussistenza della recidiva; ritenuto che esso sia manifestamente infondato e del tutto aspecifico non emergendo affatto la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello ha adeguata motivato il riconoscimento della predetta aggravante, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la relativa valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne inflitte all'imputato (si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte alle pagg. 5 e 6); ritenuto inoltre, che le censure proposte tendano a sollecitare un'inammissibile ricostruzione dei fatti alla stregua di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v., per tutte, Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale adeguamento della pena riduzione della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINALE GIANFRANCO nato a CATANIA il 14/03/1990 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Gianfranco Spinale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che - escluse le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, nn. 5 e 4, cod. pen. e ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica - ne ha confermato la condanna inflitta, per il delitto di furto, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, rideterminando la pena; rilevato, altresì, che con l'unico motivo il ricorso contesta la sussistenza della recidiva; ritenuto che esso sia manifestamente infondato e del tutto aspecifico non emergendo affatto la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello ha adeguata motivato il riconoscimento della predetta aggravante, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la relativa valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne inflitte all'imputato (si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte alle pagg. 5 e 6); ritenuto inoltre, che le censure proposte tendano a sollecitare un'inammissibile ricostruzione dei fatti alla stregua di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v., per tutte, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il consi g Here estensore DEPOSITATA Il Prkdente C •en IN CAN LIERIA Pao orreli