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Ordinanza — n. 20479/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20479/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIOVANNI nato a BARI il 30/01/1980 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lA Rilevato che Bruno Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari, che, quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge a fronte di specifica richiesta formulata nelle maglie dell'atto di appello — è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo poiché nei procedimenti innanzi al giudice di pace non si applica il beneficio della sospensione condizionale della pena né il provvedimento è oggetto di iscrizione nel casellario giudiziario.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20479/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto la costante giurisprudenza di legittimità afferma che l'inapplicabilità, nei procedimenti davanti al giudice di pace, della sospensione condizionale della pena, ex art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, non viola il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa previsti dagli artt. 3 e 24 Cost., considerata la scelta del legislatore, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, di privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale, coerentemente agli obiettivi sottesi alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 274 del 2000, preordinati a coniugare la mitezza della pena con la sua effettività.

Parole chiave

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momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale difesa penale accertamento dei fatti determinante nel tempo rinvio del dibattimento allegazioni fattuali non credibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIOVANNI nato a BARI il 30/01/1980 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lA Rilevato che Bruno Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari, che, quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge a fronte di specifica richiesta formulata nelle maglie dell'atto di appello — è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo poiché nei procedimenti innanzi al giudice di pace non si applica il beneficio della sospensione condizionale della pena né il provvedimento è oggetto di iscrizione nel casellario giudiziario.

Sul punto la costante giurisprudenza di legittimità afferma che l'inapplicabilità, nei procedimenti davanti al giudice di pace, della sospensione condizionale della pena, ex art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, non viola il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa previsti dagli artt. 3 e 24 Cost., considerata la scelta del legislatore, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, di privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale, coerentemente agli obiettivi sottesi alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 274 del 2000, preordinati a coniugare la mitezza della pena con la sua effettività.

La Suprema Corte ha altresì precisato che nel procedimento davanti al giudice di pace l'istituto della non menzione non ha, invece, ragion d'essere, in quanto i relativi provvedimenti non rientrano nel novero di quelli che devono essere riportati nel certificato penale (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr