Italian Court dismisses appeal against stalking conviction for alleging omitted general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo De Rosa's appeal against his stalking conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize general mitigating circumstances, leading to excessive sentencing. The court rejected this claim, noting that the first-instance judgment provided sufficient reasoning without needing to address every favorable element presented by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging a conviction on grounds of omitted general mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and references decisive factors, as exhaustive consideration of all elements is not required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA VINCENZO nato a NAPOLI il 31/07/1970 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Vincenzo De Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale nonché il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ma