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Ordinanza — n. 20474/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20474/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE MAURIZIO nato a PALERMO il 25/09/1975 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Maurizio Anzalone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine ai criteri valutativi adottati per negare la applicazione del minimo edittale della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20474/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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indagine per furto indagine penale suppletiva doppia punibilità indizio tentato furto furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE MAURIZIO nato a PALERMO il 25/09/1975 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Maurizio Anzalone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine ai criteri valutativi adottati per negare la applicazione del minimo edittale della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo