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Ordinanza — n. 20473/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20473/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA CARLO nato a ERICE il 08/09/1982 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Carlo Scibilia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità assoluta degli atti di primo e di secondo grado per la mancata traduzione in udienza dell'imputato sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20473/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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indagine per furto scippo reati contro la sfera personale riservata furto di lieve entità furto aggravato tentato furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA CARLO nato a ERICE il 08/09/1982 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Carlo Scibilia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità assoluta degli atti di primo e di secondo grado per la mancata traduzione in udienza dell'imputato sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, in particolare non portando alcuna circostanza a sostegno del fatto che lo stato detentivo fosse noto all'autorità giudiziaria, alla quale risultava la diretta conoscenza del procedimento in virtù della avvenuta notifica brevi manu del decreto di citazione in giudizio all'imputato libero (vedasi in atti la notifica del decreto la di citazione del 12 febbraio 2021). Se infatti, in virtù dell'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti, o appaia probabile che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01), tuttavia, nella specie, l'imputato non ha dedotto in forza di quali elementi appariva probabile che la mancata comparizione in udienza fosse dovuta ad assoluta impossibilità; Considerato che il secondo che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, oltre ad essere generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con le quali il ricorrente non si confronta, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale in ordine l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico e aspecifico, risulta inedito, essendo stato formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend