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Ordinanza — n. 20472/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20472/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSA GIOVANNI nato a BARI il 25/09/1944 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Posa Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Regesto Legislator

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art. 612-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20472/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Il denunciato vizio è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4-6 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie persecuzioni politiche anteriori motivi di persecuzione rilevanti mancata prova di parzialità vizi procedurali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 612-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSA GIOVANNI nato a BARI il 25/09/1944 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Posa Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Il denunciato vizio è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4-6 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 m