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Ordinanza — n. 20471/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20471/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARALUTA EMILIAN ANDREI nato il 03/10/1998 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Paraluta Emilian Andrei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta e specificamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20471/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARALUTA EMILIAN ANDREI nato il 03/10/1998 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Paraluta Emilian Andrei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta e specificamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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testimonianza della vittima accusa penale imputazione di furto prove acquisite illegalmente diritto di non autoincriminarsi reato flagrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARALUTA EMILIAN ANDREI nato il 03/10/1998 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Paraluta Emilian Andrei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta e specificamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, laddove si fa riferito alla personalità dell'imputato emersa dal carattere violento della condotta, dalla protrazione di questa per un lasso di tempo consistente, nonché dai precedenti da cui risulta gravato) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26